| Ciao a tutti, a fronte di quanto in discusione ieri sera in sede, riporto il testo del decreto legge proposto alla commissione 10 in senato in relazione alle liberalizzazioni....
1. A decorrere dal 1º maggio 2012 le unità da diporto nazionali sono soggette al pagamento di una tassa annuale. 2. Al pagamento della tassa sono tenuti tutti coloro che alla data del 1º maggio 2012, per l’anno 2012 e alla data del 1º gennaio, per le annualità successive, risultino dai registri di immatricolazione essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dai registri di immatricolazione. 3. Al pagamento della tassa sono altresì tenuti tutti coloro che alla data del 1º maggio 2012, per l’anno 2012 e alla data del 1º gennaio per le annualità successive, risultino proprietari usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione per le quali non vige l’obbligo di iscrizione nei registri di immatricolazione, l’obbligo di corrispondere il tributo cessa dalla data di rottamazione.A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)175. 4. Per le unità da diporto immatricolate con registrazione presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate: a) Unità da diporto a vela con motore ausiliario di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri 400 di lunghezza da 10,01 metri 11 metri 500 di lunghezza da 11,01 metri 12 metri 600 di lunghezza da 12,01 metri 13 metri 700 di lunghezza da 13,01 metri 14 metri 800 di lunghezza da 14,01 metri 15 metri 900 di lunghezza da 15,01 metri 16 metri 1.000 di lunghezza da 16,01 metri 17 metri 1.100 di lunghezza da 17,01 metri 18 metri 1.200 di lunghezza da 18,01 metri 19 metri 1.300 di lunghezza da 19,01 metri 20 metri 1.400 di lunghezza da 20,01 metri 21 metri 1.500 di lunghezza da 21,01 metri 22 metri 1.600 di lunghezza da 22,01 metri 23 metri 1.700 di lunghezza da 23,01 metri 24 metri 1.800 di lunghezza da 24,01 metri 34 metri 2.500 di lunghezza da 34,01 metri 44 metri 2.600 di lunghezza da 44,01 metri 54 metri 2.700 di lunghezza da 54,01 metri 64 metri 2.800 di lunghezza oltre 64 metri 2.900 b) Unità da diporto a motore di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri 600 di lunghezza da 10,01 metri 11 metri 900 di lunghezza da 11,01 metri 12 metri 1.050 di lunghezza da 12,01 metri 13 metri 1.200 di lunghezza da 13,01 metri 14 metri 1.350 di lunghezza da 14,01 metri 15 metri 1.500 di lunghezza da 15,01 metri 16 metri 1.650 di lunghezza da 16,01 metri 17 metri 1.800 di lunghezza da 17,01 metri 18 metri 1.950 di lunghezza da 18,01 metri 19 metri 2.100 di lunghezza da 19,01 metri 20 metri 2.250 di lunghezza da 20,01 metri 21 metri 2.400 di lunghezza da 21,01 metri 22 metri 2.550 di lunghezza da 22,01 metri 23 metri 2.700 di lunghezza da 23,01 metri 24 metri 2.850 di lunghezza da 24,01 metri 34 metri 3.000 di lunghezza da 34,01 metri 44 metri 3.150 di lunghezza da 44,01 metri 54 metri 3.300 di lunghezza da 54,01 metri 64 metri 3.450 di lunghezza oltre 64 metri 3.600 5. Per le unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione, escluse dall’obbligo di immatricolazione, la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate:A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97) 176 a) fino a 30 kilowatt, in misura fissa, euro 50,00 (cinquanta/00); b) per potenze installate superiori a 30 kilowatt la tassa è dovuta applicando la misura di euro 2,50 (due virgola cinquanta) per ciascun kilowatt di potenza installata. 6. la tassa di cui al comma 4 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia. 7. la tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti. 8. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 4 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui ai commi 4 e 5 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato. 11. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 4 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo staziona mento o la navigazione. 12. La ricevuta di pagamento deve essere, altresì, esibita obbligatoriamente pèr la stipula dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione delle unità da diporto. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di annotare su ciascuna polizza gli elementi identificativi dell’unità da diporto owero, quando non immatricolate, del motore (ditta costruttrice, modello, matricola, cilindrata, anno di fabbricazione, tipo, anno di fabbricazione, numeri identificativi del certificato e del soggetto che l’ha rilasciato), gli estremi del pagamento e di conservare copia della ricevuta. 13. In caso di trasferimento delle unità da diporto e dei motori fuoribordo di cui ai commi 2 e 3 è fatto obbligo agli alienanti di consegnare all’acquirente copia delle ricevute attestanti il pagamento annuale della tassa. L’acquirente è solidalmente responsabile con l’alienante per il mancato versamento della tassa annuale. 14. le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvi mento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento del!’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 15. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
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